Un viaggio nel diritto umanitario internazionale: i trattati relativi alle armi nucleari

Un viaggio nel diritto umanitario internazionale: i trattati relativi alle armi nucleari

Ad oggi le armi nucleari sono le uniche armi di distruzione di massa che ai sensi del diritto internazionale, seppur con diverse limitazioni, possono essere impiegate dagli Stati.

Se le armi chimiche e batteriologiche sono state messe al bando, rispettivamente, con il Trattato sulle armi biologiche nel 1975 e con la Convenzione sulla Proibizione della Armi Chimiche di Parigi nel 1993, la stessa cosa non si può dire, ancora, per le armi atomiche.

Sono armi a cui difficilmente uno Stato possessore rinuncia, dal momento che chi le possiede detiene molto potere. E anche se solo uno Stato ne possedesse una, esso potrebbe governare il mondo, senza un altro Stato possessore che faccia da contraltare, seguendo il principio della Mutua Distruzione Assicurata (MAD).

Anche se quella del disarmo nucleare è una strada lunga e difficile, gli Stati hanno già iniziato a percorrerla.

La prima tappa del percorso è stata quella del Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari (Partial Nuclear-Test-Ban Treaty), del 1963. Parziale perché vieta gli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sott’acqua, consentendo invece gli esperimenti sotto il suolo.
Questa decisione è stata presa in quanto, dopo la crisi missilistica di Cuba, e con la scoperta dei problemi ai danni della popolazione e dell’ambiente causati dai test, le potenze nucleari decisero di limitare i luoghi in cui gli esperimenti potevano essere effettuati. Non tutti gli Stati aderirono subito: Francia e Cina condussero esperimenti nucleari fino, rispettivamente, agli anni ’70 e ’80.

Nel 1996, gli Stati approvarono, tramite la risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU A/RES/50/254°, il testo relativo al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Comprehensive Test-Ban Treaty). Questo strumento avrebbe vietato qualsiasi tipo di esperimento nucleare sulla Terra. Usiamo il condizionale perché questo trattato non è ancora entrato in vigore, in quanto necessita tuttora di 44 ratifiche di Stati nucleari con capacità avanzate.

Un secondo strumento è quello del Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP), entrato in vigore nel 1970. Il Trattato divide gli Stati in due gruppi: 1) gli stati a cui è permesso detenere l’arma atomica (Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito); 2) gli Stati a cui non è consentito costruire o produrre alcun tipo di arma. Il Trattato, in sostanza, stabilisce che gli Stati nucleari non possono trasferire materiale fissile, armi atomiche o qualsiasi elemento dedicato ad un uso non pacifico del nucleare a Stati non nucleari. Il Preambolo si richiama esplicitamente alla distruzione causata dalle armi nucleari e al loro impatto sulla vita umana; il fatto che un’ipotetica guerra sarebbe scoppiata più facilmente se fosse continuata la proliferazione nucleare. La Conferenza del 2010 è stata una delle più significative, in quanto si è stabilita una “deep concern at the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and reaffirms the need for all States at all times to comply with applicablr international law; including international humanitarian law”.

Questa presa di posizione è stato il trampolino di lancio per la stipulazione dell’ultimo trattato relativo alle armi atomiche: il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Negoziato e adottato nel luglio 2017, è entrato in vigore il 22 gennaio 2021. È un trattato molto innovativo, in quanto è ispirato ad altri recenti trattati di diritto umanitario internazionale e obbliga gli Stati Parte a fornire un’adeguata assistenza alle persone colpite e danneggiate dall’utilizzo o dalla sperimentazione delle armi nucleari.
Oltre al movimento per il disarmo nucleare, il TPNW è stato sostenuto anche da altre campagne umanitarie internazionali per il divieto di armi che appoggiarono negli anni passati il Trattato sulle mine antiuomo del 1997 e il Trattato sulle munizioni a grappolo nel 2008.

Le continue preoccupazioni da parte dei governi per i possibili rischi causati dalle armi nucleari hanno portato gli Stati a convocare varie conferenze in materia di diritti umani (la Norvegia nel 2013; il Messico nel 2014; l’Austria nello stesso anno). Queste iniziative hanno dato lo slancio per la stipulazione del trattato. Al contrario, gli Stati nucleari secondi il TNP hanno fatto da ostacolo e hanno respinto le conferenze umanitarie. Tuttavia, è stato un lavoro proficuo in quanto è stato creato un apposito articolo, il sesto, che obbliga gli Stati Parte a fornire un’adeguata assistenza con attenzione all’età e al genere, senza discriminazione, comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché assicurare l’inclusione sociale ed economica e ad adottare le misure necessarie e appropriate per la bonifica ambientale delle aree contaminate.

Può darsi che gli Stati abbiano già concluso accordi bilaterali o multilaterali relativamente a questi aspetti; pertanto, il 3° comma dell’articolo stabilisce che questi obblighi si applicano senza pregiudizio ai doveri già precedentemente accordati. Come primo passo verso l’attuazione nazionale di questo articolo, gli Stati Parte potrebbero effettuare una valutazione delle esigenze, per comprendere l’entità del danno nucleare causato agli individui e all’ambiente nelle rispettive giurisdizioni. Per attuare i loro obblighi di risanamento ambientale, gli Stati Parte interessati dovrebbero anche iniziare a valutare le aree contaminate e i rischi che comporterebbero per l’ambiente e la salute. Successivamente, i Paesi dovrebbero prendere in considerazione varie opzioni per le bonifiche, compresi metodi e tecnologie per ridurre la quantità di materiale radioattivo e soffocare la diffusione di radiazioni. Analogamente all’assistenza alle vittime, gli Stati Parte dovranno elaborare strategie, politiche e programmi per garantire l’attuazione delle misure di ripartizione, ciò potrebbe richiedere una legislazione dedicata, sforzi di ricerca e sviluppo e schemi di finanziamento per ripulire le aree contaminate.
Inoltre, il trattato prevedere l’obbligo di cooperazione e assistenza internazionale tecnica, finanziarie e materiale da parte degli Stati che “sono in grado di farlo” nei confronti degli Stati colpiti da radiazioni o da esperimenti nucleari.

A cura di Carola Cavagnaro e Noemi Valenti

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