19 Marzo 2024 - 11:48
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La metamorfosi delle Banche Popolari

Nel gennaio 2015 il governo ha emanato, con 
massima urgenza, il Decreto legge n.3 che 
apporta delle importanti modifiche al testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 
Tale decreto, divenuto legge n. 33/2015, ha 
interessato anche le banche popolari, alle quali 
è stato disposto un limite massimo dell’attivo pari 
ad otto miliardi di euro. 

Detto limite se superato comporta una specifica 
disciplina: riportare l’attivo al di sotto del tetto 
massimo, oppure procedere con la convocazione 
dell’Assemblea per deliberare la trasformazione 
della banca in una società per azioni o la 
liquidazione della stessa. L’inosservanza di tali 
dettami conduce così come disposto dall’art. 1, 
comma 2: “La Banca d'Italia, tenuto conto delle
circostanze e dell'entità del superamento, può 
adottare il divieto di intraprendere nuove 
operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i 
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, 
sezione I, o proporre alla Banca centrale europea 
la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e
al Ministro dell'Economia e delle Finanze la 
liquidazione coatta amministrativa. ”Questo 
provvedimento ha destato molte critiche su 
diversi fronti. 

È noto che le banche popolari sono costituite in 
forma cooperativa e che nessun socio può 
detenere più dell’1% del capitale ed è sancito nel 
TUB il principio del voto capitario. Per questi 
motivi tali banche non sono mai state scalabili,
in quanto nessun soggetto ha mai potuto acquisire 
il controllo diretto della maggioranza dei voti in 
Assemblea. A fronte della riforma, invece, nel caso 
di trasformazione in società per azioni sia il voto 
capitario che il limite massimo di detenzione del 
capitale pari all’1% sarebbero aboliti e 
naturalmente la scalata possibile.

Sulla questione è stata sollevata l’eccezione di 
incostituzionalità della legge, rispetto all’art. 3, su 
istanza di alcuni soci e associazioni dei 
consumatori. I giudici del Consiglio di Stato hanno 
accolto parzialmente il ricorso nel dicembre 2016 
ed è stata fissata alla data del 20 marzo 2018 
l’udienza relativa. Le uniche banche interessate 
sono rimaste la Banca popolare di Sondrio e la 
Banca popolare di Bari, poiché le altre sono state 
già trasformate in società per azioni prima di 
dicembre 2016. A breve, quindi, sapremo se 
avverrà la metamorfosi legislativa anche per le 
ultime due banche popolari o se invece 
rimarranno le uniche superstiti. 


A cura di Fernanda Simeone

Redazione

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